Una madre cita in giudizio i genitori del marito per chiedere la corresponsione degli alimenti in favore dei suoi figli. Il Tribunale ha accolto la domanda ma la Corte d’Appello ha ribaltato la decisione con la motivazione che la richiedente non aveva offerto la prova di alcuno dei presupposti oggettivi dell’obbligazione alimentare, vale a dire l’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei piccoli, essendo lei titolare di un reddito da lavoro, né la capacità dei nonni di far fronte all’obbligazione.
Il caso viene portato così all’attenzione della Cassazione davanti alla quale la ricorrente insiste nella sua richiesta censurando le conclusioni della Corte d’Appello.
La Suprema Corte (sezione sesta civile, ordinanza 02.05.2018 n. 10419) respinge il ricorso chiarendo che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse della prole, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche di costui.
Di conseguenza, l’obbligo degli ascendenti di fornire i mezzi necessari affinché i genitori adempiano i loro doveri nei confronti dei figli – obbligo che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e dunque sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche che agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non offre il proprio contributo al mantenimento della prole, se l’altro è in grado di mantenerli. Così come, conclude la Cassazione, il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.