Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa accoglieva l’opposizione del padre al precetto con cui la madre naturale del loro figlio gli aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di spese straordinarie, rispetto alle quali era stato riconosciuto l’obbligo di contribuzione del padre nella misura del 50%, ritenendo che per l’esecuzione forzata ne occorresse l’accertamento in una autonoma sede giudiziale.
Il Tribunale di Vicenza riformava la decisione condannando quasi integralmente il padre a pagare la somma portata nel titolo opposto.
La controversia giungeva così in Cassazione su ricorso del padre stesso, il quale sosteneva che le somme portate in precetto a titolo di rimborso spese straordinarie non costituivano un diritto certo, liquido ed esigibile e che pertanto, per ottenerne il rimborso, il genitore anticipatario avrebbe dovuto munirsi di un nuovo titolo attraverso un autonomo accertamento giudiziale.
La Suprema Corte (Sez. I, sentenza 13 gennaio 2021, n. 379) respingeva il ricorso affermando che la contribuzione alle spese mediche e scolastiche del figlio non va riferita a fatti meramente eventuali perché straordinari e connotati da imprevedibilità e tanto in ragione di un dovere generalissimo alla cui osservanza i genitori sono tenuti, che è poi quello di mantenere, istruire ed educare la prole. In sostanza, spiega la Cassazione, le spese mediche e scolastiche (tra cui spese per l’acquisto di occhiali, visite specialistiche di controllo, pagamento di tasse scolastiche, richieste anche dall’istruzione pubblica), pur non ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento assumono tuttavia, nel loro routinario proporsi, una connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente certe, cosicché esse possono essere richieste in rimborso da chi le ha anticipate “sulla base della loro elencazione in precetto e allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto”.
Questo il principio di diritto espresso dal Supremo Collegio sul tema delle spese straordinarie: “In materia di rimborso delle spese cd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico – patrimoniali del genitore onerato”.